Serbatoi gasolio: obbligo di denuncia per capacità superiori a 5.000 litri

Con l’introduzione del Decreto Legge 124/2019 sono stati introdotti nuovi limiti ed obblighi per quanto riguarda i serbatoi di gasolio. Cerchiamo di comprendere che cosa prevede questa norma e quali sono le previsioni del recente Decreto “Cura Italia”.

Cosa prevede il Decreto Legge 124/2019

L’introduzione di questa norma prevede specifici adempimenti per le aziende che utilizzano un serbatoio di gasolio, i quali devono essere seguiti alla lettera per evitare di incorrere in sanzioni amministrative. Tra le principali misure previste dal menzionato decreto abbiamo:

  • l’obbligo di denuncia del serbatoio
  • la tenuta di un registro semplificato

Una delle disposizioni più importanti è quella contenuta nell’Articolo 5 . Esso estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio ad una platea più vasta di soggetti.

Quali imprese sono obbligate a denunciare i serbatoi di gasolio

Tutte le imprese che possiedono ed utilizzano a qualsiasi titolo un:

Deposito minore: deposito di gasolio avente aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi senza pistola erogatrice (esempio deposito collegato direttamente ad un gruppo elettrogeno);

Distributore minore: serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi con pistola erogatrice per il rifornimento dei mezzi aziendali.

Obbligo di denuncia posticipato per serbatoi di gasolio

La rapida diffusione della pandemia ha causato l’emanazione di una serie di provvedimenti urgenti, sia di carattere economico che di tutela della salute. Tra questi, vale la pena ricordare il Decreto Cura Italia che, tra le varie disposizioni, ha anche prorogato il termine con il quale veniva introdotto l’obbligo di denuncia dei distributori con capacità superiore a 5000 litri e depositi superiori a 10.000 litri al 1 gennaio 2021.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane

Trattandosi di una normativa che prevede una serie di nuovi obblighi e disposizioni, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno intervenire fornendo una serie di chiarimenti, tra i quali:

  • il registro di carico e scarico per questo tipo di serbatoi può essere tenuto in via semplificata, sia in modalità elettronica che cartacea;
  • le operazioni di carico devono essere registrate entro le ore 9 del giorno successivo a quello in cui si è ricevuto il DAS mentre quelle di scarico possono essere effettuate ogni 7 giorni o a fine mese se presente il totalizzatore;
  • trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce;
  • tutti i documenti e il registro delle operazioni dovranno obbligatoriamente essere tenuti per 5 anni


Ovviamente sono previste anche delle sanzioni amministrative, nel caso in cui questi nuovi obblighi non siano rispettati.



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