- 28 Gennaio 2021
- Posted by: Redazione
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Il 2021 inizia con un’ulteriore novità per le aziende operanti nel settore dei trasporti. Infatti, con lo scattare del 01 gennaio 2021 anche i mezzi pesanti Euro 4 non potranno più recuperare una parte delle accise sul gasolio acquistato. Il rimborso era di circa 214,00 euro ogni mille litri di carburante.
La stessa sorte era toccata ai veicoli industriali motorizzati Euro 3, proprio qualche mese fa. A partire dal 01 ottobre 2020, la possibilità di usufruire dei rimborsi sul gasolio era stata abolita. Il provvedimento rientrava nelle azioni definite dal Governo per l’implementazione del Green New Deal, nell’auspicio di limitare l’utilizzo di risorse e mezzi inquinanti e favorire il rinnovo del parco veicoli aziendale.
A nulla sono valse le istanze presentate da alcuni deputati che richiedevano il rinvio di tali scadenze in considerazione della complicata situazione economica che ha travolto il nostro Paese, nel 2020 della pandemia. Ci si aspettava che il Governo avrebbe consentito agli autotrasportatori più tempo per modernizzare il proprio parco veicoli – magari anche mettendo a disposizione degli incentivi – prima di procedere con il taglio dei rimborsi che rappresentavano una vera e propria boccata di ossigeno per le aziende italiane del settore.
Così non è stato e dal primo gennaio anche i veicoli Euro 4 non potranno più approfittare di questa opportunità.
Veicoli Euro 4 : termini e scadenze a gennaio
Gennaio è comunque il mese in cui è ancora possibile procedere con la richiesta di rimborso per il IV trimestre del 2020 previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95.
Ogni mille litri consumati tra il 01 ottobre e il 31 dicembre 2020 le aziende hanno diritto a ricevere la somma di € 214,18. Questa possibilità riguarda esclusivamente le categorie Euro 4 (per l’ultima volta), Euro 5 ed Euro 6. Naturalmente, parliamo sempre di automezzi operanti sul territorio nazionale per conto proprio o conto terzi, impiegati nell’attività di trasporto merci e persone di massa superiore a 7,5 tonnellate. La maggior parte dei camion, dei pullman e degli autocarri rientra in questa categoria. Scopri di più.
Per richiedere il rimborso c’è tempo sino al 01 febbraio 2021. La compilazione della domanda può essere effettuata solo in presenza di tutta la documentazione utile a giustificare i consumi di gasolio. Bisognerà provare gli acquisti tramite fattura.
Le imprese che hanno diritto al rimborso potranno fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.
Termini e scadenze ancora attive per i veicoli Euro 3
Per i veicoli Euro 3 invece non resta che assicurarsi di aver inoltrato la richiesta di rimborso del terzo trimestre 2020, l’ultimo effettivamente utile per la presentazione delle domande. Qualora non fosse stata ancora inoltrata, è bene tenere presente che è ancora attiva la possibilità di ottenere il rimborso per il periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2020.
La nota inoltrata dall’Agenzia delle Dogane il 29 dicembre 2020, rammenta che il credito maturato nel III° trimestre 2020 potrà in ogni caso essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Per l’eventuale presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, il termine è quello del 30 giugno 2022.
Rossetti consulting e la formula Full service
Come sempre, quando si parla di rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, una profonda conoscenza della normativa è fondamentale per permettere alle aziende di ottenere il massimo della quota rimborsabile. Ecco perchè affidarsi ad uno specialista esterno, capace di seguire la pratica in tutti i suoi aspetti, può essere conveniente.
Noi della Rossetti Consulting da oltre 10 anni operiamo con le aziende offrendo una particolare formula Full Service. Dopo aver verificato la presenza dei requisiti essenziali per accedere ai rimborsi, prendiamo in carico la domanda e seguiamo l’iter di rimborso delle accise sul gasolio fino all’ottenimento del beneficio. Non prevediamo alcun costo: il nostro compenso viene corrisposto esclusivamente come percentuale del beneficio economico ottenuto.
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